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Senza categoriaSettembre 11, 20240 comments

Patente a crediti nei cantieri

A partire dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili o temporanei dovranno essere in possesso della nuova “Patente a Crediti”, come previsto dal Decreto PNRR 4 (D.L. 19/2024, convertito con Legge 56/2024).

L’obbligo di possesso della patente riguarderà non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri, come ad esempio:

  • impiantisti elettrici e termoidraulici;
  • serramentisti;
  • fabbri;
  • lattonieri;
  • pavimentatori;
  • imprese di pulizia;
  • giardinieri;
  • ecc…

Saranno esentate dal possesso della patente le aziende che dispongono dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III o che svolgono forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti:

  • a – iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • b – adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • c – possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  • d – possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • e – possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • f – avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione; mentre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, consentendo di operare immediatamente nei cantieri. Il limite minimo di crediti sotto il quale non sarà possibile lavorare è fissato a 15, con l’eccezione del completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione, nonché degli effetti dei provvedimenti adottati a seguito di accesso ispettivo.

La dotazione di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100, in base a due criteri: ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell’azienda e ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti e formazione. In assenza di provvedimenti di decurtazione, la patente verrà incrementata di un credito per ogni biennio successivo al rilascio, fino a un massimo di 20 crediti.

La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Le violazioni che comportano una maggiore decurtazione di punti includono:

  • decurtazione di 20 crediti: infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • decurtazione di 15 crediti: infortunio di un lavoratore dipendente dell’impresa che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • decurtazione di 10 crediti: malattia professionale di un lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Distinti saluti
Stass

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