DL OMNIBUS (L.143 del 07/10/2024)
Bonus natale per dipendenti ( art. 2 – bis ) – Inserito in sede di conversione, il cd. Bonus Natale consiste in un bonus una tantum, di importo paria 100 €, erogato in prossimità delle festività natalizie con la tredicesima mensilità.
L’importo, da rapportare alla durata del periodo di lavoro, sarà netto in quanto non concorrerà alla formazione della base imponibile. Per ottenerla il lavoratore dovrà presentare un’apposita richiesta scritta al proprio sostituto di imposta. Possono richiederla i lavoratori dipendenti con i seguenti requisiti:
- reddito complessivo non superiore a 28mila euro;
- presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio fiscalmente entrambi a carico (dei quali il figlio anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che possegga un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro se di età non superiore a 24 anni),oppure presenza di almeno un figlio a carico in mancanza dell’altro genitore o con genitore che non abbia riconosciuto il figlio e con il contribuente che non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato
- imposta lorda relativa ai redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati) d’importo superiore a quello delle rispettive detrazioni spettanti.
Nella richiesta, che va redatta per iscritto, il lavoratore deve attestare di aver diritto al bonus e deve indicare il codice fiscale del coniuge e dei figli. La somma erogata in busta paga viene recuperata dai sostituti d’imposta il giorno successivo all’erogazione tramite compensazione tramite il modello F24.
La spettanza dell’agevolazione va verificata in sede di conguaglio fiscale. Pertanto, se il bonus non spettasse, verrà recuperato dai sostituti d’imposta.
L’importo del bonus è rideterminato in sede di dichiarazione dei redditi del contribuente, ed è riconosciuto anche qualora non sia stato erogato dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non siano state assoggettate a ritenuta. Qualora in tale sede il bonus erogato dal sostituto d’imposta risultasse non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo andrà restituito in sede di dichiarazione.
Legge 7 ottobre 2024 n. 143 : In Gazzetta la conversione in legge del DL Omnibus. (lavorosi.it)
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