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Senza categoriaFebbraio 14, 20250 comments

RIDUZIONE ALIQUOTA FINANZIAMENTO FIS E FONDO ATTIVITA’ PROFESSIONALI

QUESITO N.8 CODICE AUTORIZZAZIONE 2Q E PERIODO DI RIFERIMENTO

Il codice di autorizzazione 2Q permette alle aziende la riduzione dell’aliquota di finanziamento del FIS, Fondo per le attività professionali, di cui all’art. 29, comma 8-bis del d.lgs. n. 148/2015.

Con Circolare INPS n. 5/2025 viene ribadito che l’aliquota in oggetto viene ridotta in misura pari al 40% della citata aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento

Tale codice 2Q è attribuito anche alle matricole aziendali con anzianità inferiore a 24 mesi?

Uno dei requisiti per poter fruire dal 1° gennaio 2025 sia della riduzione del contributo addizionale CIGO che del contributo ordinario FIS di cui alla circolare INPS 5/2025 è rappresentato dal (a) compimento di un arco temporale definito lungo il quale sia verificato (b) il mancato ricorso alle suddette integrazioni salariali. Si tratta di una misura premiale legata alla realizzazione di entrambi i presupposti (a+b), la cui realizzazione congiunta è riconosciuta dal legislatore come meritevole della riduzione contributiva. Il compimento del tempo di mancato accesso lungo un arco temporale predefinito è requisito essenziale non surrogabile, tale che la concessione della medesima agevolazione in assenza del compimento dei 24 mesi risulterebbe distorsiva qualora attribuita ad aziende con anzianità inferiore a tale limite, risolvendosi in una riduzione del carico contributivo generalizzata e non premiale

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