EDILIZIA: promemoria congruità
La presente per ricordare che è in vigore la verifica di congruità della manodopera che riguarda i lavori edili, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, la verifica della congruità si applica:
• nell’ambito dei lavori pubblici;
• nell’ambito dei lavori privati il cui valore delle opere edili sia pari o superiore a 70.000 euro.
Per ottenere la regolarità di cantiere, ciascuna impresa coinvolta da quella affidataria, dovrà indicare nella denuncia mensile alla Cassa Edile il numero di ore lavorate in quel cantiere dai propri dipendenti o in proprio, se lavorate da titolari, soci o lavoratori autonomi, abbinandole al codice univoco assegnato.
Anche i general contractor, non necessariamente edili ma che subappaltano lavorazioni comprese nel campo dell’edilizia, sono considerati impresa affidataria ai fini della congruità e soggetti alla normativa vigente.
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
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