LEGGE DI BILANCIO 2023 (FINANZIARIA)
Detassazione delle mance | Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le mance corrisposte dai clienti ai lavoratori, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette ad imposta sostitutiva – applicata dal sostituto d’imposta – dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi, dei premi INAIL e del TFR. Qualora le vigenti disposizioni facciano riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione in favore del lavoratore di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva prevista. La detassazione è prevista solo per i titolari di reddito da lavoro dipendente inferiore a € 50.000. Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, vedono applicare le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. |
Riduzione aliquota imposta sui premi di produttività (comma 63) | È prevista una riduzione del 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi e alle somme erogate nell’anno 2023 a titolo di premio di risultato di cui all’art. 1, c. 182, L. n. 208/2015. |
Esonero parziale contributi a carico lavoratori dipendenti (comma 281) | Anche per il 2023 viene riconosciuto, con le medesime modalità e con gli stessi criteri di cui all’art. 1, c. 121 L. n. 234/2021, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti. L’esonero è riconosciuto: in via generale in misura pari al 2%; in misura pari al 3% se la retribuzione imponibile mensile del lavoratore (compresa la tredicesima) sia inferiore a € 1.923. Resta invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. |
Assunzioni agevolate 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 (commi da 294 a 299) | 1. Beneficiari del Reddito di cittadinanza (Art. 1 -13 D.L. n. 4/2019) Tutti i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminatosoggetti beneficiari di Reddito di cittadinanza hanno diritto ad un esonero contributivo del 100% per 12 mesi, entro un limite annuo massimo di € 8.000. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. L’esonero (alternativo a quello già previsto dall’art. 8 D.L. 4/2019 conv. in L. 26/2019) spetta anche in caso di trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. 2. Giovani (Art. 1, c. 10, L. n. 178/2020) L’esonero contributivo previsto per favorire l’occupazione giovanile stabile è esteso alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, entro un limite annuo massimo di € 8.000. 3. Donne (Art. 1, c. 16 L. n. 178/2020) Proroga dell’esonero contributivo del 100%, nel limite annuo massimo di € 8.000, per le assunzioni di donne disoccupate con contratti a tempo indeterminato, determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine. L’efficacia di tutte queste misure è condizionata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. (ATTENDIAMO CIRCOLARE INPS CON LINEE GUIDA PER APPLICAZIONE) |
Prestazioni di lavoro occasionale Accessorio (commi da 342 a 354) | L’importo massimo entro cui possono essere eseguite prestazioni di lavoro occasionale è innalzato da € 5.000 a € 10.000 annui. Le prestazioni occasionali sono estese anche al settore agricoltura (con conseguente abrogazione dell’art. 54 bis, c. 14 lett. b, D.L. n. 50/2017 conv. in L. n. 96/2017) e si applicano alle attività stagionali che si svolgono per un massimo di 45 giorni all’anno. Le disposizioni si applicano, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, nightclub e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1 È abrogata la disposizione per cui, per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore deve autocertificare di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (anziché 5) lavoratori subordinati a tempo indeterminato, incluse le attività alberghiere e ricettive che, in precedenza, erano escluse dal campo di applicazione dei rapporti occasionali se avevano alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori. Rimane il divieto di utilizzo della prestazione occasionale accessoria: – nelle attività edilizie e affini; – nell’esecuzione di appalti e servizi. |
Assegno unico e universale ai figli (comma 357) | Dal 1° gennaio 2023 è previsto un incremento del 50% dell’importo dell’AUUF per le famiglie: con figli di età inferiore ad 1 anno; con 3 o più figli di età compresa tra 1 e 3 anni, per livelli di ISEE fino a € 40.000,00. Diventano strutturali: l’importo di € 175 mensili, previsto per ciascun figlio minore e per ciascun figlio disabile; la maggiorazione prevista in caso di figlio disabile fino ai 21 anni. |
Congedo parentale (comma 359) | L’indennità per congedo parentale, prevista fino al dodicesimo anno di vita del figlio per ciascun genitore lavoratore per 3 mesi e pari al 30% della retribuzione, è elevata all’80% solo per la madre lavoratrice, per la durata massima di 1 mese fino al sesto anno di vita del bambino. L’aumento si applica alle madri lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità dopo il 31 dicembre 2022. |